Quando si affronta la materia della responsabilità negli incidenti stradali, detta anche infortunistica stradale, si deve partire dall’analisi della normativa di riferimento, sia di carattere generale sia speciale.
IL CODICE CIVILE
All’interno della prima categoria rientra l’articolo 2054 del codice civile, che è il punto di partenza di ogni analisi.
Il disposto della norma prevede che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.
Pertanto, nell’ipotesi di collisione tra veicoli, al fine di individuare le responsabilità dei rispettivi conducenti si dovrà superare la presunzione di pari responsabilità prevista dall’articolo 2054 cc.
Questo comporta che il soggetto che pretende il riconoscimento della piena ragione e quindi il pagamento integrale dei danni subiti, dovrà attivarsi positivamente per dimostrare di avere fatto tutto quanto gli era possibile per evitare la collisione e di non aver violato alcuna norma di comportamento imposta dal codice della strada.
In difetto, il liquidatore della compagnia assicuratrice in sede stragiudiziale, ovvero il giudice nel giudizio instaurato, dovranno applicare il principio di cui all’art. 2054 cc e riconoscere il 50% della ragione (e quindi del torto) ai due conducenti.
IL CODICE DELLA STRADA
All’interno della normativa speciale si deve far riferimento al codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285).
Esiste un’apposita sezione di questo codice (artt. 140-193) dedicata alle norme di comportamento dei conducenti, a seconda delle varie ipotesi di condotta di guida.
Le norme di comportamento dettate dal codice della strada hanno riflessi che si ripercuotono nell’ambito del diritto civile e del diritto penale.
Invero esse sono la chiave di lettura per valutare la responsabilità sia nei processi di danno, sia in quelli per l’attribuzione di un reato.
Il collegamento tra il codice della strada e quello penale è stato reso ancor più manifesto con la disciplina dell’omicidio stradale introdotto dalla riforma del 2016, che prevede pesanti aggravamenti di pena per la violazione di talune condotte di guida che provochino la morte di una persona in conseguenza di un incidente stradale, ovvero la morte di una persona e le lesioni di altre.
Merita una menzione a parte la normativa sulla guida in stato di ebbrezza, in quanto tale condotta integra la fattispecie del reato previsto dall’art. 186 codice della strada, ma non incide direttamente sulla responsabilità civilistica per il risarcimento dei danni. Questo significa che se un conducente è in stato di ebbrezza incorrerà nelle sanzioni penali specifiche, ma non potrà essere ritenuto automaticamente responsabile dei danni civili in assenza di uno specifico nesso di causalità che accerti anche la violazione di norme di comportamento.