Pedone minore e concorso di colpa – incidenza dell’imputabilità
Sul tema si è pronunciata la Cass. civ. Sez. III, con sentenza dell’8-03-2017, n. 5787, che così ha deciso:
“Quando la vittima di un fatto illecito abbia concorso con la propria condotta, alla produzione del danno, l’obbligo del responsabile di risarcire quest’ultimo si riduce proporzionalmente, in base all’art. 1227, comma 1, c.c. , anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere (per minore età od altra causa), giacché, la locuzione “fatto colposo” contenuta nel citato articolo deve intendersi come sinonimo di comportamento
oggettivamente
in contrasto con una regola di condotta, e non quale sinonimo di comportamento colposo, per cui l’indagine deve essere limitata all’accertamento dell’esistenza della causa concorrente nella produzione dell’evento dannoso,
prescindendo dall’imputabilità
del fatto all’incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo”.
Pertanto
si può desumere che anche il minore può essere oggetto di concorso di responsabilità, perché l’imputabilità non incide sul giudizio di accertamento della dinamica dell’incidente, che va svolto dal punto di vista oggettivo e non da quello soggettivo.