Pedone minore e concorso di colpa – incidenza dell’imputabilità

Quando viene investito un minore la responsabilità può essere in concorso

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Se il pedone è minore d’età, il suo stato d’incapacità incide o meno sulla valutazione del suo concorso di colpa nel provocare l’incidente ?
In altre parole, si può applicare il principio del concorso di colpa anche se il soggetto non ha capacità d’intendere e volere ?

Sul tema si è pronunciata la Cass. civ. Sez. III, con sentenza dell’8-03-2017, n. 5787, che così ha deciso:

“Quando la vittima di un fatto illecito abbia concorso con la propria condotta, alla produzione del danno, l’obbligo del responsabile di risarcire quest’ultimo si riduce proporzionalmente, in base all’art. 1227, comma 1, c.c. , anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere (per minore età od altra causa), giacché, la locuzione “fatto colposo” contenuta nel citato articolo deve intendersi come sinonimo di comportamento

oggettivamente

in contrasto con una regola di condotta, e non quale sinonimo di comportamento colposo, per cui l’indagine deve essere limitata all’accertamento dell’esistenza della causa concorrente nella produzione dell’evento dannoso,

prescindendo dall’imputabilità

del fatto all’incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo”.

Pertanto

si può desumere che anche il minore può essere oggetto di concorso di responsabilità, perché l’imputabilità non incide sul giudizio di accertamento della dinamica dell’incidente, che va svolto dal punto di vista oggettivo e non da quello soggettivo.