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Tipi di negoziazione

La procedura di negoziazione assistita dall’avvocato è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con il D.L. 12/09/2014, n. 132.

Si tratta di una modalità alternativa al processo avanti il giudice civile, creata allo scopo di alleggerire il carico processuale dei tribunali e dei giudici di pace.

In sintesi, essa consiste in un tentativo di componimento bonario di una controversia e viene condotta dagli avvocati delle parti.

Qualora venga raggiunto un accordo, esso sarà vincolante per le parti che lo avranno sottoscritto e precluderà la possibilità di adire il giudice civile.

Se invece non venisse raggiunta alcuna intesa, le parti saranno libere di proseguire nell’utilizzo degli altri strumenti diretti alla risoluzione della questione litigiosa (mediazione obbligatoria o facoltativa, processo civile).

Esistono due tipologie di negoziazione, quella obbligatoria e quella volontaria.

LA NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA

L’obbligatorietà della procedura di negoziazione avviene neelle seguenti materie:

  1. risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  2. pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50.000,00 euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione
    obbligatoria.

LA NEGOZIAZIONE FACOLTATIVA

In tutte le altre materie, ovverosia in quelle non comprese nell’elenco di quelle obbligatorie, la negoziazione è facoltativa.

DURATA

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Durata della negoziazione assistita

La legge prevede che la procedura possa avere una durata compresa tra uno e tre mesi.

VANTAGGI

Con la negoziazione assistita, le parti possono beneficiare di una procedura rapida e poco costosa rispetto al processo avanti il giudice.

Negoziazione assistita 1
La negoziazione elimina l’incertezza tipica di un processo ordinario

Inoltre le stesse hanno la possibilità di determinare direttamente il contenuto dell’eventuale accordo, senza la sorpresa (talvolta amara) di una decisione che viene imposta dall’esterno (il giudice è sempre piuttosto imprevedibile nelle sue determinazioni, anche soltanto in tema di spese processuali).

Le spese della procedura sono gestibili dalle parti, in quanto l’accordo potrà riguardare anche tale aspetto, per nulla secondario. Usualmente ciascuna parte pagherà il proprio avvocato, non esistendo il principio della soccombenza. Questo aspetto non dovrà essere visto come un limite, quanto piuttosto come un pregio, in quanto è un elemento preventivabile dalla parte e non soggetto a statuizioni inattese o sproporzionate.